Finanziaria : Iniziati i lavori d’ aula . Ecco il testo integrale dell’ art. 46 “Stabilizzazione e fuoriuscita personale A.S.U.”

Nella seduta odierna l’Assemblea ha proceduto all’incardinamento dei disegni di legge di bilancio e di stabilità regionale. È stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio a domani alle ore 12.00 ed il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di stabilità alla mezzanotte di domani. La seduta d’aula è stata rinviata a domani, giovedì 11 marzo, alle ore 16.00.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (n. 962/A)

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale

                                                                      ARTICOLO 46

Stabilizzazione e fuoriuscita personale A.S.U.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori inseriti
nell’elenco di cui all’articolo 30, comma l, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. I soggetti di cui al comma l sono assunti dagli enti utilizzatori a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale, secondo i parametri contrattuali minimi
previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il dipartimento regionale del lavoro dell’impiego,

dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, provvede all’assegnazione dei
soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività socialmente utili in virtù di protocolli o
convenzioni.
3. I soggetti inseriti nell’elenco di cui al comma 1 possono optare, in alternativa alla
partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita
definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un’indennità onnicomprensiva d’importo corrispondente a cinque anni dell’assegno di utilizzazione in
ASU. La suddetta indennità è erogata per un periodo non superiore agli anni necessari al
raggiungimento dei requisiti di pensionabilità e per un massimo di cinque anni, ed è corrisposta in rate annuali. Ai fini dell’applicazione del presente comma, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale del lavoro
provvede ad effettuare una ricognizione del personale presenti nell’elenco di cui
all’articolo 30, comma l, della legge regionale n. 5/2014.
4. I soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita dall’elenco di cui all’articolo 30,
comma 1 della legge regionale n. 5/2014 ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge
regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, che non abbiano percepito
l’indennità all’uopo prevista, possono a domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, richiedere di essere riammessi nel citato elenco di cui
all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.
5. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 17/2019, come
modificato dal comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 9/2020, è prorogato al 31
ottobre 2021.
6. Per le assunzioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, è
riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato
all’importo dell’assegno di utilizzazione in ASU corrisposto alla data di assunzione,
maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l’assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, entro il limite dell’autorizzazione di spesa prevista dal comma 7.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di
euro per l’esercizio finanziario 2021 e la spesa annua di euro 54.159.248,56 per ciascuno
degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 20, Programma 3), da iscrivere in un apposito Fondo del dipartimento bilancio e tesoro. A decorrere dall’esercizio finanziario
2024 si provvede ai sensi del comma l dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni.
8. Per l’anno 2021, la quota parte del contributo di cui al comma 6 parametrato al
l’assegno di utilizzazione in ASU è assicurata a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. l.
9. Le risorse finanziate per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 possono essere utilizzate, altresì, per l’eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili dei medesimi soggetti di cui al comma 1, disposta nel rispetto della normativa vigente.
10. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale lavo-

ro, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.
11. Al fine di favorire la piena efficacia dell’impianto regolatorio di cui al comma 1, è
altresì incentivata la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in attività socialmente
utili che hanno maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento. Per tale finalità, il dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato ad erogare, a domanda, la differenza tra quanto erogato dall’INPS a titolo di assegno sociale e quanto
previsto dall’assegno di sussidio per A.S.U. sino al compimento del settantesimo anno di
età.

 

L’articolo 46 recepisce i commi 292- 296 dell’art 1 della legge di bilancio statale che
consente alle amministrazioni utilizzatrici la stabilizzazione dei lavoratori che alla data del
31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili, per il solo anno
2021 in qualità di lavoratori in sovrannumero, anche in deroga alla dotazione organica e al
piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa. Sono, altresì, previste
misure per la fuoriuscita dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, prevedendo
un’agevolazione per accedere al pensionamento. La copertura finanziaria di tale disposizione, per la parte eccedente il contributo già a carico della regione, è stata individuata mediante riduzione del fondo delle autonomie locali per 10.000 migliaia di euro e del fondo per la
disabilità per 5.000 migliaia di euro.

Precedente Lavoratori Asu : In pagamento febbraio 2021 . Da Domani inizieranno i lavori in Aula all' Ars. " Giorni decisivi per la stabilizzazione" Successivo Lavoratori Asu : L' Art 46 prevede per chi stabilizza un contributo equivalente all'importo dell' assegno d'utilizzazione piu' gli oneri riflessi